La persona nominata nel testamento come esecutore deve accettare o rifiutare l’incarico tramite dichiarazione resa presso il Tribunale competente.
Nel caso in cui siano stati nominati più esecutori, essi devono agire congiuntamente, a meno che nel testamento non siano specificate attribuzioni particolari. Nel testamento può essere anche prevista la possibilità per l’esecutore di sostituire altri a sé stesso nelle attività della carica.
I minori di età e gli incapaci (interdetti, inabilitati) non possono essere nominati esecutori testamentari.
L’esecutore, sentita l’autorità giudiziari, si occupa di alienare i beni dell’eredità se necessario. Inoltre, l’esecutore procede all’apposizione dei sigilli e alla redazione dell’inventario qualora ci siano minori, assenti o interdetti tra i chiamati all’eredità.
L’esecutore rende conto della sua gestione al termine della stessa, ovvero annualmente nel caso in cui la gestione duri più di un anno.
Su istanza di ogni interessato, l’autorità giudiziaria può esonerare l’esecutore dal suo ufficio per gravi irregolarità, per inidoneità all’ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia.