Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.
Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà e sono anticipati dallo Stato
Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, cioè annotate a futura memoria, altre sono anticipate dall'erario.
Sono spese prenotate a debito le spese di introduzione del giudizio (il contributo unificato e i diritti per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile); l'imposta di registro; l'imposta ipotecaria e catastale; i diritti di copia.
Sono prenotati a debito, a domanda, anche gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, se non è possibile il pagamento dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro.
Sono, invece, spese anticipate dall'erario:
- gli onorari e le spese dovuti al difensore;
- le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;
- le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi;
- le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;
- le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;
- le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.
Sono prenotati a debito o anticipati, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.
RECUPERO DELLE SPESE
Nei procedimenti in cui sussiste il patrocinio a Spese dello Stato le spese si recuperano solo nei confronti della parte non ammessa al beneficio, in caso di sua condanna.
Lo Stato ha diritto, però, di rifarsi per le spese prenotate e anticipate anche sulla parte ammessa al patrocinio quando per sentenza è stata messa in condizione di poter restituire le spese avendo ottenuto almeno il sestuplo delle spese; o nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio.
Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare le somme eventualmente anticipate in seguito alla revoca del provvedimento di ammissione.
Il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio.
Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.
NORME PARTICOLARI PER ALCUNI PROCESSI
Le spese relative ai processi di dichiarazione di assenza o di morte presunta sono recuperate nei confronti di coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi o nei confronti dei legatari, i donatari e di tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell'assente e nei confronti della parte ammessa in caso di revoca dell'ammissione.
Le spese relative ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, hanno diritto di prelazione sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell'assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario.
Nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio.