Guida ai servizi


ISCRIZIONE AL REGISTRO STAMPA

Cos'è?

Per pubblicare un giornale o un periodico (sia esso cartaceo, radiofonico, televisivo o a mezzo web) è necessario registrarlo presso il Tribunale nella cui circoscrizione sarà effettuata in via prevalente la pubblicazione.

Per le testate on line la registrazione è obbligatoria solo quando si vogliano ottenere i finanziamenti pubblici previsti dalla legge 62/2001, o nel caso si conseguano ricavi annui da attività editoriali superiori a 100.000 €.


Normativa di riferimento

L. 47/1948, L. 62/2001


Chi può richiedere il servizio

Editori, giornalisti e anche semplici cittadini che vogliano pubblicare un periodico soggetto all’iscrizione nel Registro Stampa.

Se il proprietario o l’editore è una persona giuridica, l’iscrizione deve essere richiesta dal legale rappresentante


Documentazione necessaria

  • Autocertificazione di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici del proprietario, del direttore responsabile e dell’esercente l’impresa giornalistica (le tre cariche possono essere cumulate nella stessa persona).
  • Autocertificazione di iscrizione del direttore responsabile all’Albo dei giornalisti. Se il direttore responsabile è un pubblicista o un professionista, occorre la fotocopia della tessera dell’ordine (3 parti) e la dichiarazione datata e firmata che, dalla data del rilascio, non sono intervenute variazioni. Se il direttore responsabile è iscritto nell’elenco speciale dei giornalisti, occorre l’autocertificazione relativa all’iscrizione all’albo speciale nonché copia del documento di riconoscimento.
  • Se il proprietario e l’esercente l’impresa giornalistica sono persone giuridiche (società o associazione) occorrono copia dello Statuto in bollo, visura camerale e autocertificazione dei dati relativi alla società proprietaria alla data della presentazione della domanda e del nome del legale rappresentante con l’indicazione dei relativi poteri.
  • Se il legale rappresentante è il Sindaco, occorre copia autentica, in bollo, dell’atto della presa di possesso.
  • Se il legale rappresentante è il Presidente di un Ente Pubblico, occorre copia autentica, in bollo, della delibera di nomina.
  • Fotocopia della carta d’identità dei sottoscrittori.
  • Per la tipografia occorre allegare una dichiarazione in carta libera del titolare della tipografia.
  • Solo ed esclusivamente per la registrazione del periodico (e non per le variazioni del proprietario/direttore responsabile/della periodicità), va allegata, inoltre, alla domanda la ricevuta di versamento di € 168,00 da versare all’Ufficio Postale su bollettino a 3 parti sul c/c 8904 intestato a Agenzia delle Entrate-Tasse concessioni governative- Sicilia (D.P.R.n.641 del 26.10.1972 art.22 p.7 e succ. mod.).

Come funziona

Per pubblicare un giornale o un periodico occorre un direttore responsabile, che sia giornalista iscritto all’Albo dei giornalisti (elenco professionisti o pubblicisti). Per le stampe a carattere tecnico, professionale o scientifico (escluse quelle sportive e cinematografiche) può assumere la qualifica di direttore responsabile la persona che, pur non essendo giornalista, si iscriva all’elenco speciale. Nel caso in cui il direttore responsabile sia investito di mandato parlamentare, occorre nominare un vice-direttore.

La domanda di iscrizione va indirizzata al Presidente del Tribunale, deve contenere la dichiarazione relativa alle caratteristiche del periodico e va sottoscritta anche dal direttore responsabile e dall’editore. Le firme in calce alla domanda vanno autenticatepresso l’anagrafe comunale, un Notaio, presso il Tribunale oppure allegando una fotocopia del documento di identità dei sottoscrittori, ex art.38 D.P.R. 445/2000. La sottoscrizione con firme autenticate equivale ad accettazione della carica.

Nella domanda devono essere indicate:

  • La tecnica di diffusione (Per la stampa indicare il nome e l’indirizzo della tipografia; per il giornale radio il nome della stazione emittente, la frequenza e l’indirizzo; per il telegiornale il canale, il nome dell’emittente e la sede degli studi da cui trasmette; per i periodici on line il nome e l’indirizzo del service provider, gli estremi del decreto di autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni e l’indirizzo web della pubblicazione telematica).
  • Il proprietario
  • L’editore
  • Il direttore responsabile

Il Presidente del Tribunale, verificata la regolarità dei documenti, ordina l’iscrizione del giornale o periodico nell’apposito registro tenuto dalla cancelleria


Modulistica

  • Iscrizione periodici dichiarazione sostitutiva direttore responsabile
  • Iscrizione periodici dichiarazione sostitutiva proprietario testata
  • Iscrizione periodici dichiarazione dell’editore
  • Iscrizione periodici istanza

Assistenza legale

Non necessaria.


Costi

  • Tassa di concessione governativa: 168,00 €
  • 1 marca da bollo da 16,00 € da apporre sulla domanda

 

N.B.: Le ONLUS sono esenti dal pagamento delle tasse sulle concessioni governative e dall’apposizione della marca da bollo da 16,00 € (purché forniscano prova dell’iscrizione presso gli organi competenti: Regione, Prefettura o Ministero).


Dove si richiede

Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Cancelleria della Sezione Fallimentare, Piano Terzo, Stanza 38, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30