Per pubblicare un giornale o un periodico occorre un direttore responsabile, che sia giornalista iscritto all’Albo dei giornalisti (elenco professionisti o pubblicisti). Per le stampe a carattere tecnico, professionale o scientifico (escluse quelle sportive e cinematografiche) può assumere la qualifica di direttore responsabile la persona che, pur non essendo giornalista, si iscriva all’elenco speciale. Nel caso in cui il direttore responsabile sia investito di mandato parlamentare, occorre nominare un vice-direttore.
La domanda di iscrizione va indirizzata al Presidente del Tribunale, deve contenere la dichiarazione relativa alle caratteristiche del periodico e va sottoscritta anche dal direttore responsabile e dall’editore. Le firme in calce alla domanda vanno autenticatepresso l’anagrafe comunale, un Notaio, presso il Tribunale oppure allegando una fotocopia del documento di identità dei sottoscrittori, ex art.38 D.P.R. 445/2000. La sottoscrizione con firme autenticate equivale ad accettazione della carica.
Nella domanda devono essere indicate:
- La tecnica di diffusione (Per la stampa indicare il nome e l’indirizzo della tipografia; per il giornale radio il nome della stazione emittente, la frequenza e l’indirizzo; per il telegiornale il canale, il nome dell’emittente e la sede degli studi da cui trasmette; per i periodici on line il nome e l’indirizzo del service provider, gli estremi del decreto di autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni e l’indirizzo web della pubblicazione telematica).
- Il proprietario
- L’editore
- Il direttore responsabile
Il Presidente del Tribunale, verificata la regolarità dei documenti, ordina l’iscrizione del giornale o periodico nell’apposito registro tenuto dalla cancelleria