Guida ai servizi


RICHIESTA COPIE ATTI SU PROCEDIMENTI CIVILI

Cos'è?

Si possono richiedere le copie di qualsiasi atto, documento o provvedimento depositato presso gli Uffici Giudiziari.

Le copie possono essere:

  • Semplici, ovvero richieste allo scopo di conoscere il contenuto dell’atto, tipicamente per motivi di studio. Le copie così ottenute non hanno alcun valore legale mancando della certificazione di conformità all’originale apposta dalla cancelleria.
  • Autentiche, ovvero munite della certificazione di conformità all’originale e quindi aventi lo stesso valore legale dell’atto originale di cui sono copia (sono richieste per poter procedere alla notificazione degli atti e dei provvedimenti o per poter utilizzare gli stessi in altri procedimenti o presso altre amministrazioni pubbliche).
  • Esecutive, servono per procedere all’esecuzione forzata di un provvedimento.

 

Copie autentiche degli atti conclusivi del procedimento civile (sentenze, ordinanze)

Il rilascio delle copie autentiche degli atti conclusivi del procedimento (sentenze, ordinanze), soggetti a registrazione in termine fisso continua ad essere regolato dall’art 66 DPR 131/86, il quale stabilisce che il rilascio degli stessi può avvenire soltanto dopo che l’atto sia stato registrato. Fanno eccezione a tale previsione le richieste di copie finalizzate alla prosecuzione del giudizio, alla trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari, ad uso esecuzione (sent. N. 522 del 6/12/2002).

 

Copie esecutive e conformi alla esecutiva

Secondo quanto disposto dagli artt. 474 c.p.c., nonché dalla Circolare del Ministero di Giustizia del 23/10/2015, le attività di spedizione e di rilascio della copia esecutiva sono proprie del cancelliere.

Gli uffici di cancelleria devono astenersi dall’apporre la formula esecutiva su copie di provvedimenti giudiziari autenticate ai sensi dell’art 16 bis co. 9 bis D. L.179/12 e devono invece attenersi alla nota procedura disciplinata dal codice di procedura civile.

 

Rilascio copie autentiche di sentenze e/o ordinanze con attestazione di passaggio in giudicato

Il passaggio in giudicato è disciplinato dagli artt. 325 e 327 c.p.c., nonché dall’art. 124 disp. att. c.p.c. Pertanto, essendo il passaggio in giudicato un’attestazione apposta dal cancelliere su copia autentica della sentenza/ordinanza, è necessario il previo pagamento dell’imposta di registro, nonché la relativa annotazione sull’atto giudiziario (art. 66 DPR 131/86, Circolare del Ministero di Giustizia n. 41/15 del 25/09/2015, art. 73 DPR 115/02).


Normativa di riferimento

Art. 743,744,745 codice di procedura civile.

Con riguardo alle copie autentiche, si rendono note le seguenti modifiche legislative ex Art. 52 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con la Legge n.114/2014, riguardanti i poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del Giudice.

Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all'articolo 16-bis dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente:

 9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.

[omissis]

1-quinquies. Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.


Chi può richiedere il servizio

Le parti e i loro difensori e, più in generale, chiunque ne abbia interesse.

  • Le copie in forma esecutiva possono essere richieste solo dalla parte a cui favore è stato pronunciato il provvedimento o dai suoi successori. Alla stessa parte non può essere rilasciata più di una copia in forma esecutiva dello stesso atto.
  • Dal 25 giugno 2014, ai soggetti indicati nel D.L. 90/2014 e, tra questi, agli avvocati, viene attribuito il potere di autentica per gli atti e i provvedimenti esistenti nel fascicolo informatico di un determinato procedimento; l’avvocato quindi, visionando il fascicolo informatico attraverso il Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia o tramite il servizio POLISWEB, potrà “salvare” (download) sul proprio computer l’atto o il provvedimento da utilizzare, (ad. es., per una notifica) potendo egli stesso attestarne la conformità ai sensi della norma citata con l’ulteriore vantaggio di non dover pagare i diritti.

La disposizione sopra trascritta non si applica agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice.


Come funziona e documentazione necessaria

La richiesta va fatta specificando il numero e l’anno di iscrizione a ruolo del procedimento ed individuando gli atti di cui si chiede il rilascio della copia.

La domanda presentata da parti terze deve ricevere l’autorizzazione del giudice.

Le copie urgenti vengono rilasciate in due giorni lavorativi e i diritti sono triplicati.

Non possono essere fornite ad esterni al processo copie o informazioni relative a procedimenti pendenti, stante il regime di segretezza e di tutela della privacy.

Informazioni e copie di atti possono, tuttavia, essere fornite al cittadino che non è parte del processo solo nel caso egli dimostri di avere un interesse specifico, a seguito dell’autorizzazione del Giudice titolare del procedimento. Può, ad esempio, essere rilasciata copia di una sentenza per motivi di studio e consultazione.


Modulistica

Modulo richiesta copie.


Assistenza legale

Non necessaria.


Costi

I diritti di cancelleria per il rilascio della copia variano in base al tipo della richiesta (copia conforme/copia semplice, copia urgente/copia non urgente) e al numero delle pagine che compongono l’atto giudiziario (Si veda la tabella riguardante i “Diritti di copia e certificazione in vigore dal 15 luglio 2015” riportata nella sezione “Allegati” di questa Guida).

Le copie richieste per uso studio ad esclusiva utilità della parte o del suo difensore non godono dell’esenzione dai diritti di copia.

Sono esenti dal pagamento dei diritti di copia gli ammessi al patrocinio a spese dello Stato quando le copie sono necessarie per l’esercizio della difesa (art.107 D.P.R. n.115/2002).


Dove si richiede

Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Archivio e Rilascio Copie civile, Piano Primo, Stanza 40, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30.