Il patrocinio a spese dello Stato può essere richiesto per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse. Nella fase dell’esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza (sempre che l’interessato possa o debba essere assistito da un difensore) occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio. Nei procedimenti civili per il risarcimento del danno o restituzioni derivanti da reato, (quando le ragioni non risultino manifestamente infondate) l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha effetti per tutti i gradi di giurisdizione.
Il patrocinio a spese dello Stato è escluso: nei procedimenti penali per reati di evasione in materia di imposte; se il richiedente è assistito da più di un difensore (è ammesso invece, ora, nei procedimenti relativi a contravvenzioni); per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti (modifiche apportate dalla legge 24 luglio 2008, n. 125).
Per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in ambito penale occorre presentare domanda indirizzata all’ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e, quindi, alla cancelleria: del GIP (se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari); del giudice che procede (se il procedimento è nella fase successiva); del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione). Il giudice competente, valuta la richiesta ed entro 10 giorni decide con decreto motivato che viene depositato in cancelleria (accoglimento, oppure non ammissibilità, oppure rigetto).
Del deposito viene dato avviso all’interessato (se detenuto, il decreto gli viene notificato).
Copia della domanda e del decreto che decide sull’ammissione al beneficio sono trasmesse all’Ufficio delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.
L’interessato può scegliere un difensore di fiducia tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuti presso il Consiglio dell’Ordine del distretto della competente corte di appello e, nei casi previsti dalle legge, può nominare un consulente tecnico e un investigatore privato autorizzato.
Contro il provvedimento di rigetto, l’interessato può presentare ricorso al presidente della corte di appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Il ricorso è notificato all’Ufficio delle Entrate. L’ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni all’interessato e all’Ufficio delle Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato.