AMMORTAMENTO TITOLI DI CREDITO SMARRITI O DISTRUTTI
Cos'è
Quando un titolo di credito viene smarrito, sottratto o distrutto, è possibile effettuare un ammortamento per evitare che il documento sia illecitamente utilizzato da altri soggetti e ottenerne il pagamento.
L’ammortamento viene richiesto al Presidente del Tribunale, il quale emette un atto (denominato ammortamento) che sostituisce il titolo di credito.
Normativa di riferimento
Artt. 2006, 2016, 2027 del codice civile.
Chi può richiedere il servizio
Le persone che hanno smarrito un titolo o che hanno subito un furto.
Documentazione necessaria
Documentazione necessaria In base al tipo di titolo di credito, è necessario presentare opportuna documentazione:
• LIBRETTO
o denuncia di smarrimento fatta a carabinieri o polizia
o attestazione della Banca o della Posta con i dati del libretto.
• ASSEGNO BANCARIO O VAGLIA POSTALE
o denuncia di smarrimento fatta a carabinieri o polizia
o comunicazione di smarrimento presentata all’Istituto di credito emittente
• ASSEGNO CIRCOLARE
o denuncia di smarrimento fatta a carabinieri o polizia
o comunicazione di smarrimento presentata all’Istituto di credito emittente
• CAMBIALI
o denuncia di smarrimento fatta a carabinieri o polizia
• CAMBIALI IPOTECARIE
o indicazione del luogo dove era iscritta l’ipoteca
o assenso di cancellazione di ipoteca o denuncia alle Forze dell’Ordine o dichiarazione della parte creditrice
Per ogni tipo di titolo di credito, bisogna presentare:
• Istanza al Tribunale e nota di iscrizione al ruolo (codice iscrizione: 1.40.102)
Come funziona
In caso di assegno bancario, il Tribunale competente per l’ammortamento è quello del territorio del richiedente nel caso in cui l’assegno sia bancario.
In caso di assegno circolare, il Tribunale competente è quello del luogo in cui ha sede la banca che ha emesso l’assegno.
Dopo aver ottenuto il provvedimento di ammortamento, bisogna attendere i termini previsti senza che sia intervenuta opposizione. Passati i termini, il ricorrente può richiedere un certificato di “non opposizione” con il quale è possibile esigere il pagamento dell’assegno o per ottenere un duplicato dall’Istituto emittente.
In caso di cambiale, il Tribunale competente è quello del luogo in cui il titolo è pagabile. Il provvedimento di ammortamento del Presidente del Tribunale viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dichiara il titolo non valido e autorizza la banca a rilasciare il duplicato (o a pagare la somma relativa). Passati 30 giorni, il richiedente deve chiedere il certificato di “non opposizione” e potrà poi esigere il pagamento dalla banca.
In caso di libretto di risparmio, il provvedimento del Presidente del Tribunale che pronuncia l’ammortamento ne autorizza il pagamento dopo 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o dalla data di affissione nei locali dell’Istituto emittente.
Modulistica
• Istanza per ottenere l’ammortamento di assegni bancari e circolari
• Istanza per ottenere l’ammortamento di cambiali
Costi
• Contributo unificato di 98 €
• 1 marca da bollo da 27 €
Dove si richiede
Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Cancelleria “Volontaria Giurisdizione”, Piano Primo, Stanza 54, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30.
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