Guida ai servizi


CONCORDATO FALLIMENTARE

COS'È

Il concordato fallimentare, a differenza del concordato preventivo, che costituisce un'autonoma procedura concorsuale, rappresenta una delle forme di chiusura del fallimento, per il tramite di un accordo tra il fallito o un terzo e i creditori, ove vengano rispettate determinate condizioni.


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge Fallimentare, artt. 124 e ss.


CHI PUÒ RICHIEDERE IL SERVIZIO

La proposta di concordato può essere presentata da uno o più creditori o da un terzo


DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

  • Domanda di concordato fallimentare con indicazione del contenuto; in merito al contenuto della proposta di concordato, secondo il disposto del secondo comma dell'art. 124 L.F., essa può prevedere la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei oppure trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicandone le ragioni. La proposta può anche optare per la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché prevedere che i creditori privilegiati, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti. Rimane fermo che il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.
  • Nota di iscrizione a ruolo sottoscritta, completa di tutti i dati richiesti

COME FUNZIONA

La proposta di concordato è presentata al giudice delegato, il quale, valutata la ritualità della stessa, previo parere del curatore e del comitato dei creditori, ne ordina la comunicazione ai creditori, fissando un termine entro il quale gli stessi possono far pervenire eventuali dichiarazioni di dissenso (art. 125 L.F.), dovendosi ritenere, in caso contrario, consenzienti (art. 128, ultimo comma, L.F.).

Nel delineare le modalità di votazione e di formazione della maggioranza, l'art. 128 L.F. stabilisce, in via generale, che il concordato è approvato se riceve il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto, secondo i criteri stabiliti dal precedente art. 127.

Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.

Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che ne sia data immediata comunicazione (a mezzo posta elettronica certificata) al proponente, affinchè possa richiedere l'omologazione del concordato, ai creditori dissenzienti e al fallito, anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento, fissando un termine per la proposizione di eventuali opposizioni.

Se entro quel termine non vengono proposte opposizioni, secondo il disposto del novellato art. 129, comma 4, L.F., il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame e pubblicato a norma dell'art. 17 L.F.

Tale forma di pubblicità è funzionale anche all'eventuale proposizione del reclamo dinanzi alla corte di appello, che pronuncerà in camera di consiglio (art. 131 L.F.).

Scaduti i termini per l'opposizione o esaurite le impugnazioni previste dall'art. 129 L.F., la proposta acquista efficacia e il concordato diviene obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura del fallimento (compresi coloro che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo), ferma restando la possibilità per gli stessi di agire per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso (art. 135 L.F.). Spetta agli organi della procedura (giudice delegato, curatore e comitato dei creditori) sorvegliare l'esecuzione del concordato, in modo che lo stesso venga adempiuto secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione

Ex art. 137 L.F., il concordato omologato, può essere risolto, ad istanza di ciascun creditore, nell'ipotesi di mancata costituzione delle garanzie promesse o di inadempimento degli obblighi derivanti dallo stesso. Il successivo art. 138 L.F. dispone che il concordato possa essere annullato dal tribunale su istanza del curatore o di qualunque creditore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo.

In entrambi i casi, la sentenza che risolve o che annulla il concordato, riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva.


MODULISTICA

Non disponibile.


ASSISTENZA LEGALE

Non obbligatoria.


COSTI

  • 1 marca da bollo da 27 €
  • Contributo unificato da 98 €

DOVE SI RICHIEDE

Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Cancelleria della Sezione Fallimentare, Piano Terzo, Stanza 39, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30.