Guida ai servizi


DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO

Cos'è

È l’istanza volta alla verifica del proprio credito nei confronti del soggetto fallito.

La domanda di ammissione al passivo è tempestiva se viene depositata almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata nella sentenza di fallimento per la verifica dei crediti.

È tardiva quando viene depositata meno di trenta giorni prima dell’udienza fissata per la verifica del passivo.

Può essere presentata entro un anno dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo (nel caso di crediti di lavoro) o di un anno più il termine di sospensione feriale (30 giorni) in caso di crediti diversi.

Può essere presentata anche oltre il suddetto termine (c.d. istanza ultratardiva nel caso in cui il creditore dimostri che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile).


Normativa di riferimento

Legge Fallimentare, art. 93 (ammissione tempestiva) e art. 101 (ammissione tardiva).


Chi può richiedere il servizio

Chiunque vanti un credito nei confronti del fallito.


Documentazione necessaria

L’istanza di ammissione allo stato passivo deve essere presentata allegando la documentazione che dimostri l’esistenza del credito


Come funziona

La domanda deve essere trasmessa telematicamente alla PEC della curatela con i relativi documenti. Sarà onere del curatore depositare nel fascicolo d’ufficio quanto trasmessogli.

I titoli di credito (assegni e cambiali) devono essere depositati in originale in cancelleria.

 

Il Giudice Delegato al fallimento esamina le domande durante l’udienza di verifica dello stato passivo.


Modulistica

Non disponibile.


Assistenza legale

Non necessaria.


Costi

Nessuno.