Guida ai servizi


TRAPIANTO DI ORGANI TRA VIVENTI

Cos'è

L’atto con cui un soggetto (un congiunto, un parente, o un altro donatore estraneo se il paziente non ha consanguinei) sceglie di destinare un organo vitale ad un malato deve essere trasmesso al giudice, il quale rilascia il nulla osta verso l’esecuzione del trapianto.

L’atto di donazione deve essere gratuito, libero, spontaneo, ed è sempre revocabile da parte del donatore.


Normativa di riferimento

Legge n.458/1967, legge n. 483/1999, legge n.167/2012.


Chi può richiedere il servizio

Il nullaosta viene rilasciato al donatore.


Documentazione necessaria

Nessuna.


Come funziona

E’ competente il Giudice del luogo in cui risiede il donatore o ha sede l’istituto autorizzato al trapianto.
Il giudice verifica che il donatore sia:
• maggiorenne;
• capace di intendere e di volere;
• a conoscenza dei limiti della terapia del trapianto tra viventi;
• sia consapevole delle conseguenze personali che il suo sacrificio comporta;
• che si sia determinato all’atto della donazione liberamente e spontaneamente.
Il giudice accerta l’esistenza del giudice tecnico favorevole al prelievo ed al trapianto degli organi contenuto nel referto medico collegiale.
Il nulla osta all’esecuzione del trapianto viene concesso o rifiutato con decreto motivato.


Modulistica

Non presente.


Assistenza legale

Non necessaria.


Costi

Nessuno.


Dove si richiede

Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Cancelleria “Volontaria Giurisdizione”, Piano Primo, Stanza 56, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30.